Documenti: come farli

CARTA D'IDENTITA'Foto della carta d'identità e del passaporto


LA CARTA D’IDENTITA’ VIENE RILASCIATA A TUTTI I RESIDENTI NEL COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO IL 15° ANNO DI ETA’.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147/2008 – Supplemento Ordinario è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 che all’articolo 31 dispone la proroga della durata di validità della Carta d’Identità. SI PASSA DA 5 A 10 ANNI.

Riportiamo di seguito il testo dell’articolo:
“Art. 31 Durata e rinnovo della carta d’identità

  1. L’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: CINQUE ANNI sono sostituite dalle seguenti: DIECI ANNI.
  2. La disposizione di cui all’artico 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informeranno i titolari della carta d’identità, della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.”

Per ottenere il rilascio  occorre presentarsi personalmente allo sportello Anagrafe per apporre la propria firma sul documento e sui cartellini di identificazione (per l’archivio), muniti di:

  • precedente carta d’identità (nel caso  di primo rilascio portare comunque un documento di riconoscimento es: patente di guida);
  • n. 3 fotografie tutte uguali e recenti  (vedi note: caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie).

In caso di smarrimento o furto del precedente documento, va prodotta anche  la denuncia presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza. Sulla denuncia devono essere riportati gli estremi – numero e data di rilascio - del documento smarrito o sottratto.

La carta d’identità può essere utilizzata dai cittadini italiani anche come documento valido per l’espatrio nei Paesi membri della Comunità  e verso quelli con i quali vigono specifici  accordi bilaterali (si consiglia di consultare il sito: www.poliziadistato.it - passaporto -  Documenti validi per l’espatrio).

Per ottenere la carta d’identità valida per estero, l’interessato deve rilasciare una dichiarazione con la quale attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’espatrio previste dalla legge.
La dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente  addetto, dall’interessato nel caso si tratti di maggiorenne e dagli esercenti la potestà  nel caso si tratti di minorenne.

Il rilascio della carta d’identità è immediato salvo i casi per i quali si rende necessario richieste di nullaosta o accertamenti.

La carta d’identità può essere rinnovata  a partire dal 180° giorno precedente la scadenza (art. 36, c.7, D.P.R. 28/12/2000).

Il costo della carta d’identità è di € 5,42.

Il costo di un duplicato per deterioramento o smarrimento è di Euro10,58  - mentre rimane di Euro 5,42 per furto.


CARATTERISTICHE   TECNICO - QUALITATIVE DELLE FOTOGRAFIE PER PASSAPORTI E LA CARTA D’IDENTITA’
(note diffuse dalla Questura di Novara)

Le fotografie devono:

  • essere scattate con uno sfondo di colore BIANCO e uniforme;
  • riprodurre la testa e le spalle in modo che il viso occupi il  70-80% dell’immagine;
  • mostrare gli occhi aperti e chiaramente visibili (senza capelli davanti agli occhi);
  • volgere tutto il viso alla fotocamera  mostrando chiaramente entrambi i lati del volto (devono vedersi anche le orecchie) senza guardare da sopra una spalla -stile ritratto- o inclinato;
  • le fotografie devono mostrare i colori naturali della pelle;  avere luminosità e contrasto appropriati;
  • larghe 4 X  4 cm.;
  • le fotografie non devono essere digitali ,  devono avere un’alta qualità di colore e devono essere stampate su carta fotografica;
  • essere scattate con luminosità uniforme senza ombre,  riflessi sul viso o occhi rossi;
  • se porti occhiali la fotografia deve mostrare gli occhi chiaramente, senza riflessi e senza lenti scure,  evitando (se possibile) montature spesse e assicurarsi che la montatura non copra gli occhi;
  • non sono ammessi copricapo eccetto che per motivi religiosi. Le caratteristiche del viso , dal mento alla fronte ed entrambi i lati del volto, devono essere mostrati chiaramente;
  • le fotografie devono essere non più vecchie di sei mesi;
  • chiare e focalizzate;
  • di alta qualità e senza macchie di inchiostro;
  • PER I BAMBINI : la fotografia deve mostrarti da solo (senza sedie, giochi o altre persone visibili), devi guardare l’obbiettivo con un’espressione naturale e con la bocca chiusa;

CERTIFICATO DI NASCITA CON FOTOGRAFIA PER L'ESPATRIO DEL MINORE DI ANNI 15

E’ un documento di identificazione rilasciato dal Comune di residenza ai CITTADINI ITALIANI minori di anni 15 e vidimato dalla Questura.
Abilita il titolare all’espatrio, verso tutti gli stati che hanno aderito all’accordo di Parigi del 13/12/1957 e verso quelli con i quali vigono specifici accordi bilaterali (vedi sito:
www.poliziadistato - passaporto – documenti validi per l’espatrio), accompagnato dai genitori o da altri soggetti appositamente incaricati dagli esercenti la Potestà, mediante uno specifico atto di assenso.

Per il rilascio occorre:

  • n. 1 fotografia (consultare il sito CARTA D’IDENTITA’ caratteristiche tecnico – qualitative delle fotografie);
  • istanza da inviare alla Questura, firmata dai genitori (scaricare dal sito: MODULISTICA – Area Amm-va Demografica il file: Istanza e convalida per l’espatrio del certificato di nascita con fotografia…….);
  • fotocopia della carta d’identità dei genitori che hanno firmato l’istanza.

Il costo del documento è di Euro 0,26.

Il rilascio del documento è immediato, più il tempo richiesto per l’invio in Questura.

Il documento ha una validità di anni 5, ma è bene tenere presente che:

  • può essere rifatto (anche prima della scadenza) tutte le volte che la fotografia non corrisponde ai caratteri attuali;
  • scade, INDEROGABILMENTE, al compimento del 15 anno di età;
  • fino al compimento del 10 anno di età sul certificato vengono riportati i nomi di chi esercita la Potestà, dal 10 anno al compimento del 15 anno viene riportata la dicitura: “VISTO PER L’ESPATRIO DEL TITOLARE”, ciò premesso, si consiglia di rifare il documento - anche se non scaduto - al minore che ha compiuto il 10 anno;
  • assenso per espatrio di minore - richiesto fino al compimento del 10 anno di età - (scaricare dal sito: MODULISTICA – Area Amm-va Demografica il file: assenso per espatrio di minore non accompagnato dai genitori).

 


PASSAPORTO

Tutte le norme relative al passaporto sono contenute nella legge 21/11/1967 n. 1185 e successive modificazioni. (Legge n. 3 del 16/01/2003).

Il passaporto viene rilasciato ai cittadini italiani, non è previsto alcun limite di età.

I figli possono essere iscritti sul passaporto di uno o entrambi i genitori, fino al compimento del 16° anno di età; al compimento del 10° anno di età è necessario applicare sul passaporto del genitore, ove è iscritto il figlio, una fotografia del minore.

I minorenni, in possesso del passaporto personale e che non hanno compiuto il 10° anno di età, se devono espatriare non accompagnati da uno o entrambi i genitori devono viaggiare con un ulteriore atto di assenso da richiedere in QUESTURA.

La validità del passaporto è di 10 anni, se rilasciato dopo il 04 febbraio 2003, ossia dopo l’entrata in vigore della legge n. 3/2003.

Ente competente al rilascio : QUESTURA DI NOVARA.

In caso di FURTO o SMARRIMENTO del passaporto, allegare alla nuova richiesta la denuncia presentata presso l’Autorità di P. S. (Carabinieri o Polizia di Stato).

Nel caso di richiesta urgente del passaporto gli interessati devono recarsi in QUESTURA e si consiglia di motivare l’urgenza (es: copia dei biglietti di viaggio o altra dichiarazione).

L’Ufficio Anagrafe può provvedere all’istruttoria della pratica relativa al rilascio del passaporto e alla spedizione in QUESTURA (solo se non sussiste urgenza, in quanto l’Ufficio Anagrafe non è in grado di garantire un ternine di tempo preciso, di definizione della pratica).

Per ulteriori informazioni e per i modelli – istanza rilascio passaporto Mod. 308 – collegarsi direttamente al sito http://www.poliziadistato.it


CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO A MINORI PER LA CONDUZIONE DI UN CICLOMOTORE

E' un documento che consente l'identificazione personale dei minorenni che abbiano compiuto i 14 anni d'età, autorizzati dalla legge alla guida dei ciclomotori. E’ valido fino al compimento del 15° anno di età.

Per il rilascio occorre una fotografia formato tessera del viso dell’interessato.

Il costo è di Euro 0,26.

Il rilascio è immediato.

 

AGGIONAMENTO DELL’INDIRIZZO SULLA PATENTE E SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

All’atto della richiesta di residenza o di variazione d’indirizzo, l’Ufficio Anagrafe procede alle relative variazioni su patente e libretto di circolazione, facendo compilare un apposito modulo al cittadino.

Entro sei mesi verrà recapitato a cura degli uffici della M.C.T.C. di Roma, direttamente al domicilio del richiedente, il tagliando adesivo di aggiornamento del recapito.

Non è dovuto alcun pagamento.